Articolo 7 del Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140
Articolo 6Articolo 8
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4 settembre 2011
Art. 7. Rapporti di collaborazione 1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore il 4 settembre 2011
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