Articolo 2 del Regio decreto-legge 21 marzo 1935, n. 393
Articolo 1
Versione
5 maggio 1935
>
Versione
16 dicembre 2009
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente