Articolo 24 del Regolamento del Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1981
Articolo 23
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9 febbraio 1922

Art. 24°


Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a termini dell' art. 129 Testo Unico delle leggi sanitarie , approvato con R.
Decreto 1 agosto 1907, n. 636 , salvo le maggiori pene, previste dal Codice Penale .

Visto: d'ordine di Sua Maesta' il Re

Il Ministro della Pubblica Istruzione

CORBINO.


Entrata in vigore il 9 febbraio 1922
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