Art. 24°
Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a termini dell' art. 129 Testo Unico delle leggi sanitarie , approvato con R.
Decreto 1 agosto 1907, n. 636 , salvo le maggiori pene, previste dal Codice Penale .
Visto: d'ordine di Sua Maesta' il Re
Il Ministro della Pubblica Istruzione
CORBINO.