Articolo 6 del Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136
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Art. 6. Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 1. All' articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 , sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre i sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni")) ;
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo' comunque essere adottato.»;
b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l' articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . ((I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma)) ; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».
(( 1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilita' speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilita' dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresi' avvalersi, per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell' articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Sono fatte salve, comunque, le modalita' attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013 . Sono altresi' fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell' articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
1-ter. All' articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 "))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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