Articolo 7 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 marzo 2015
Articolo 7

Distacco temporaneo

Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale persona sara' soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attivita' nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attivita', tale lavoratore sara' soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potra' essere prorogato previa approvazione delle Autorita' Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorita' Competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente