Articolo 40 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 39
Versione
31 marzo 2015
Articolo 40

Mantenimento dei diritti acquisiti

(1) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtu' dello stesso saranno fatti salvi.
(2) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI TURCHIA

Parte di provvedimento in formato grafico


Entrata in vigore il 31 marzo 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente