Articolo 39 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 38Articolo 40
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31 marzo 2015
Articolo 39

Durata e risoluzione dell'Accordo

(1) Il presente Accordo avra' durata indefinita.
(2) Le Parti Contraenti potranno risolverlo mediante preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte Contraente.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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