Articolo 31 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
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31 marzo 2015
Articolo 31

Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione

(1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
(2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identita' presentato ai fini del presente Accordo non dovra' essere autenticato.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015