Articolo 4 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 3Articolo 5
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31 marzo 2015
Articolo 4

Parita' di trattamento

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015