Articolo 27 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 26Articolo 28
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31 marzo 2015
Articolo 27

Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano.
(2) L'importo, la durata e le modalita' di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall'istituzione competente.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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