Articolo 17 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 16Articolo 18
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31 marzo 2015
Articolo 17

Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro saranno erogate dall'istituzione competente conformemente alla legislazione applicabile.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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