Articolo 36 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 35Articolo 37
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31 marzo 2015
Articolo 36

Soluzione delle controversie

(1) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo tramite negoziazione.
(2) Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei mesi, tale controversia sara' sottoposta ad una procedura di arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalita' operative della procedura di arbitrato.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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