Articolo 16 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
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31 marzo 2015
Articolo 16

Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza

I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza, previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali prestazioni sara' allegata all'Accordo Amministrativo.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015