Articolo 22 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 21Articolo 23
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31 marzo 2015
Articolo 22

Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni

Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015