Articolo 19 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
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31 marzo 2015
Articolo 19

Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti preveda che il diritto, il mantenimento del diritto e la riacquisizione del diritto alle prestazioni sia condizionato al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione che applica la legislazione dovra', ove necessario, prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtu' della propria legislazione.
(2) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo in un'occupazione coperta da un regime speciale o in una specifica occupazione o impiego, solo i periodi completati in base al regime in questione o, in assenza di tale regime, nella stessa occupazione o impiego, a seconda dei casi, saranno presi in considerazione al fine di stabilire il diritto a percepire tali prestazioni in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente.
(3) Ai fini della determinazione del diritto a percepire una determinata prestazione, secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, sara' presa in considerazione la data del primo giorno lavorativo nell'altra Parte Contraente.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015