Articolo 4 - Accordo della Legge 2 febbraio 2012, n. 8
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17 febbraio 2012
ARTICOLO 4

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni

1. Le autorita' competenti di ciascuna parte contraente hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra parte contraente qualora:
a) per un vettore della Giordania:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' in Giordania o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformita' alla legislazione applicabile della Giordania;
- la Giordania non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; oppure
- il vettore aereo non appartenga a, e non sia effettivamente controllato da, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, la Giordania e/o suoi cittadini; b) per un vettore dell'Unione europea:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' o eventualmente la propria sede legale nel territorio di uno Stato membro a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o non sia titolare di una licenza di esercizio conforme al diritto dell'Unione;
- lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo ovvero l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata; oppure
- il vettore aereo non appartenga a, e non sia effettivamente controllato da, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, gli Stati membri e/o cittadini di Stati membri, o altri Stati indicati nell'allegato IV e/o cittadini di questi altri Stati; c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 6 (Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari) del presente accordo; oppure d) non vengano osservate o fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 (Sicurezza aerea) ed all'articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) del presente accordo. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d), i diritti conferiti dal presente articolo di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi ai vettori aerei di una parte contraente possono essere esercitati solamente in conformita' alla procedura di cui all'articolo 23 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. In ogni caso, l'esercizio di tali diritti deve essere adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario, per quanto riguarda la sua portata e la sua durata ed esclusivamente diretto al o ai vettori aerei interessati, fatto salvo il diritto delle parti contraenti di intervenire ai sensi dell'articolo 22 (Risoluzione delle controversie e arbitrato) del presente accordo. Nessuna delle parti contraenti fa uso dei diritti ad esse conferiti dal presente articolo di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di uno o piu' vettori aerei delle parti contraenti sulla base del fatto che la proprieta' della partecipazione di maggioranza e il controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti in un altro paese Euromed o da cittadini di un altro paese Euromed, nella misura in cui detto paese Euromed sia parte di un simile accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo e offra la reciprocita' di trattamento.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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