Articolo 11 - Accordo della Legge 2 febbraio 2012, n. 8
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 febbraio 2012
ARTICOLO 11

Fissazione dei prezzi

Le parti contraenti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. Le parti contraenti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole e discriminatorio dei prezzi.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente