Articolo 5 - Accordo della Legge 2 febbraio 2012, n. 8
Articolo 4 bisArticolo 6
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17 febbraio 2012
ARTICOLO 5

Investimenti

La Giordania puo' adottare misure volte a consentire la proprieta' maggioritaria e/o il controllo effettivo di vettori aerei della Giordania da parte di Stati membri o loro cittadini. Previa verifica del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 21 (Comitato misto), paragrafo 10, dell'esistenza di reciproci accordi, le parti contraenti consentono la proprieta' maggioritaria e/o il controllo effettivo dei vettori aerei giordani da parte di Stati membri o loro cittadini, oppure di vettori aerei dell'Unione europea da parte della Giordania o di suoi cittadini. Possono essere autorizzati specifici progetti di investimento ai sensi del presente articolo in virtu' di decisioni preliminari del comitato misto istituito dal presente accordo. Tali decisioni possono precisare le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell'articolo 21 (Comitato misto), paragrafo 9, del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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