Articolo 7 - Accordo della Legge 2 febbraio 2012, n. 8
Articolo 6Articolo 8
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17 febbraio 2012
ARTICOLO 7

Condizioni di concorrenza

Le parti contraenti riaffermano l'applicazione al presente accordo dei principi di cui al titolo IV, capo II, dell'accordo di associazione. Le parti contraenti riconoscono che e' loro obiettivo comune garantire eque e pari opportunita' ai vettori aerei di entrambe le parti nella prestazione dei servizi concordati. A tale fine, occorre creare un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei. Le parti contraenti riconoscono che i vettori aerei generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati. Quando una parte contraente ritiene essenziale concedere sovvenzioni pubbliche ad un vettore aereo che svolge la propria attivita' nel quadro del presente accordo al fine di realizzare un obiettivo legittimo, essa si adopera affinche' tali sovvenzioni siano proporzionate all'obiettivo, trasparenti e concepite in modo da minimizzare per quanto possibile l'impatto negativo sui vettori aerei dell'altra parte contraente. La parte contraente che intende concedere tali sovvenzioni deve informarne l'altra parte contraente e assicurare che la sovvenzione concessa rispetti i criteri stabiliti dal presente accordo. Se una parte contraente rileva che nel territorio dell'altra parte contraente esistono condizioni non conformi ai criteri di cui al paragrafo 3, in particolare a seguito di sovvenzioni, che potrebbero nuocere a un ambiente equo e concorrenziale per le attivita' dei suoi vettori aerei, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte contraente. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 21 (Comitato misto) del presente accordo. Le consultazioni in sede di comitato misto devono tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora il comitato misto non possa dirimere una controversia, le parti contraenti conservano la possibilita' di applicare le rispettive misure antisovvenzione. I provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo devono essere adeguati, proporzionati e limitati allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e durata, ed esclusivamente diretti al vettore aereo o ai vettori aerei che beneficiano di sovvenzioni o delle condizioni di cui al presente articolo, e non pregiudicano il diritto delle parti di intervenire ai sensi dell'articolo 23 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. Ciascuna parte contraente, previa notifica all'altra parte contraente, puo' prendere contatto con i soggetti responsabili dell'altra parte contraente, ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di oneri di servizio pubblico nei territori delle parti contraenti.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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