Articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, n. 109
Articolo 3
Versione
16 luglio 2011
Art. 4. Disposizioni finali 1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 16 luglio 2011
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