Articolo 25 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 agosto 1934
Art. 25.

( Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 del R.
D. 18 novembre 1923, n. 2441 ; art. 8 - 5° comma - e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).

Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara' trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente