Articolo 18 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 17Articolo 19
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1 agosto 1934
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3 maggio 1946
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6 febbraio 1948
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14 gennaio 1954
Art. 18.

( Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 del R.
D. 15 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).

Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato. (10) (11) ((14))

Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita' di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e insindacabile in sede di riscontro di legittimita'.

-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dall' art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma [...] stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La data in cui cessera' di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri". -------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 10 dicembre 1953, n. 936 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma [...] stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1954
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