Articolo 41 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
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1 agosto 1934
Art. 41.

( Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).

Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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