( Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.