Articolo 61 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 60Articolo 62
Versione
1 agosto 1934
Art. 61.

I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi o sulle responsabilita' connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente