Articolo 16 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 agosto 1934
Art. 16.

( Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ),

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente