Articolo 63 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 62Articolo 64
Versione
1 agosto 1934
>
Versione
15 luglio 1971
>
Versione
22 gennaio 1976
Art. 63.

Art. 14. - 1° e 2° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).

Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.

Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennita', ricorra, secondo la facolta' conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.
(16) ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 1971, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrive "per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente