Articolo 14 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 13Articolo 15
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1 agosto 1934
Art. 14.

( Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).

Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferiti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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