Articolo 58 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
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Versione
1 agosto 1934
Art. 58.

(Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 ).

Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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