Articolo 47 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 46Articolo 48
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1 agosto 1934
Art. 47.

(Art. 33 - 3° comma - legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 ).

Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarita' a carico dei contabili, la loro approvazione e' data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarita', anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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