Articolo 49 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 agosto 1934
Art. 49.

( Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800 ).

Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

L'agente puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente