Articolo 56 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
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1 agosto 1934
Art. 56.

(Art. 90 - 8° comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 ).

Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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