Articolo 51 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
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1 agosto 1934
Art. 51.

( Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).

L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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