Articolo 19 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 18Articolo 20
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1 agosto 1934
Art. 19.

( Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 ).

I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.

La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali puo' a quello succedere.

Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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