Articolo 65 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
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Versione
1 agosto 1934
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Versione
9 agosto 1984
Art. 65.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1984, N. 425)) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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