((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1984, N. 425)) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".