Articolo 64 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 63Articolo 65
Versione
1 agosto 1934
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Versione
9 marzo 1972
Art. 64.

(Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).

Il ricorso non e' ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, ne' contro la liquidazione della indennita', per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.
((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 9 marzo 1972
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