(Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).
Il ricorso non e' ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, ne' contro la liquidazione della indennita', per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.
((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.