( Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perche', esercitato il controllo di legittimita', vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
Potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.