Articolo 17 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 16Articolo 18
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1 agosto 1934
Art. 17.

( Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).

I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perche', esercitato il controllo di legittimita', vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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