( Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
b) di deficienze accertate dall'amministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.