( Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.