Articolo 46 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 agosto 1934
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Versione
17 gennaio 1962
Art. 46.

( Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, puo' condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della meta' degli stipendi, degli aggi e delle indennita' al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennita' puo' condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Puo' anche, secondo la gravita' dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione. ((15))

Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sara' fatto compilare a spese dell'agente.

------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ".
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962
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