Articolo 15 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
Articolo 14Articolo 16
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1 agosto 1934
Art. 15.

( Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).

La Corte prende nota e da' avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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