Articolo 48 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
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1 agosto 1934
Art. 48.

( Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800 )

Ore debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purche' citati o intervenuti in giudizio.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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