Articolo 43 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
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1 agosto 1934
Art. 43.

( Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).

Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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