Articolo 16 - Trattato della Legge 6 febbraio 2009, n. 7
Articolo 15Articolo 17
Versione
19 febbraio 2009
Articolo 16
Cooperazione culturale


Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia che legano i due popoli ed incoraggiano i contatti diretti tra enti ed organismi culturali dei due Paesi. Sono altresi' facilitati gli scambi giovanili e i gemellaggi tra citta' ed altri enti territoriali dei due Paesi.
Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito e' altresi' esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti. Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati, di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.
Le due Parti agevolano, sulla base della reciprocita', l'attivita' rispettivamente dell'Istituto Italiano di Cultura a Tripoli e dell'Accademia Libica in Italia.
Le due Parti concordano sulla opportunita' di rendere le nuove generazioni sempre piu' consapevoli delle conseguenze negative generate dalle aggressioni e dalla violenza e si adoperano per la diffusione di una cultura ispirata ai principi della tolleranza e della collaborazione tra i Popoli.



Entrata in vigore il 19 febbraio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente