Articolo 8 - Trattato della Legge 6 febbraio 2009, n. 7
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 febbraio 2009
Articolo 8
Progetti infrastrutturali di base


L'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria e delle successive discussioni intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni.
Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di questi progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno.
La realizzazione di questi progetti avverra' nell'arco di 20 anni secondo un calendario temporale che verra' concordato tra le due Parti, libica ed italiana.
I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente dalla Parte italiana.
La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari per l'esecuzione delle opere senza oneri per la Parte italiana e le aziende esecutrici.
La Grande Giamahiria agevola la Parte italiana e le aziende esecutrici nel reperimento dei materiali accessibili in loco e nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole dal pagamento di eventuali tasse. I consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche, saranno pagati con l'esenzione delle tasse.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente