Articolo 4 del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16
Articolo 3Articolo 5
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14 marzo 2020
Art. 4. Garanzie 1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, e' concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Entrata in vigore il 14 marzo 2020
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