Articolo 13 del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16
Articolo 12Articolo 11
Versione
14 marzo 2020
Art. 13. Tutela diretta dei soggetti danneggiati 1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.
Entrata in vigore il 14 marzo 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente