Articolo 12 del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16
Articolo 11Articolo 15
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14 marzo 2020
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10 agosto 2020
Art. 12. Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale 1. Salvo che la condotta costituisca reato o piu' grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni ((...)) provvede l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 , in quanto compatibili ((, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresi' al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto)) .
Entrata in vigore il 10 agosto 2020
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