Articolo 1 del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16
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14 marzo 2020
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10 agosto 2020
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29 marzo 2022
Art. 1. Consiglio Olimpico Congiunto 1. E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da ((sedici)) membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3, uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ((, uno del Ministero del turismo)) , uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori.
2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte, che e' trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.
Entrata in vigore il 29 marzo 2022
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