Art. 7. Opere e infrastrutture 1. Il Comune di Torino e' autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettivita', alle attivita' turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo e' considerato, ai fini dell'applicazione dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche e' rendicontato con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».
2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo e' considerato, ai fini dell'applicazione dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche e' rendicontato con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».