Articolo 10 del Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35
Articolo 9
Versione
7 marzo 2008
Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scotti, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Entrata in vigore il 7 marzo 2008
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